Legge sulla disabilità n°68 del 1999
NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI IL COLLOCAMENTO MIRATO
La
finalità della
legge 68/99 è quella di “promuovere l’inserimento e l’integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro con l’aiuto di servizi di
sostegno e di collocamento mirato.”
In tale contesto, “per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie
di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le
persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto
adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni
positive e soluzioni di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le
relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.”
In sintesi, per la Provincia di Modena, che gestisce il Collocamento delle
persone disabili, collocamento mirato significa aiutare le persone disabili a
trovare un’occupazione compatibile con le proprie capacità lavorative, anche
attraverso percorsi personalizzati che permettano inserimenti lavorativi
soddisfacenti.
Vuol dire pertanto realizzare interventi di sostegno all’occupazione sia tramite
percorsi che prevedano iniziative formative, di tirocinio, di orientamento e di
riqualificazione, sia attraverso l’integrazione e la collaborazione fra i
servizi competenti
Significa aiutare parallelamente i datori di lavoro pubblici e privati ad
ottemperare all’obbligo di assunzione individuando competenze e conoscenze
proficue al loro specifico contesto lavorativo, utilizzando, anche nell’ambito
di convenzioni, incentivi e strumenti idonei a favorire un’occupazione e creando
le condizioni idonee a rimuovere gli ostacoli per attuare inserimenti lavorativi
duraturi e soddisfacenti.
SOGGETTI INTERESSATI
I datori di lavoro, pubblici e privati, che hanno, come base di computo, più di 14 dipendenti, sono obbligati ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili.
Sono considerati persone disabili ai sensi della legge 68 del 12 marzo 1999:
Invalidi civili con riduzione capacità lavorativa superiore al 45%
Invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%
Persone non vedenti e sordomute
Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con
minorazioni comprese tra la prima e l’ottava categoria descritte nelle tabelle
annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”
Persone appartenenti a categorie protette, ovvero orfani, coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, coniugi e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, profughi italiani rimpatriati nonché figli e coniugi superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
LAVORATORI DISABILI ED APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE
La
legge si applica alle persone, in età lavorativa, riconosciute:
· disabili, ovvero invalide civili con riduzione capacità lavorativa superiore
al 45%, invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%, non vedenti e
sordomute, invalide di guerra, invalide civili di guerra ed invalide per
servizio con minorazioni comprese tra la prima e l’ottava categoria descritte
nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra”
· appartenenti a categorie protette, ovvero orfani, coniugi superstiti dei
deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza
dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, coniugi e figli dei
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro, profughi italiani rimpatriati nonché figli e coniugi superstiti delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DISABILI
Le persone disabili che sono disoccupate e cercano un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si rivolgono al Centro Per l’Impiego nel cui territorio eleggono il proprio domicilio.
Riferimenti Centri per l’Impiego:
Modena: tel 059/209977
Pavullo: tel 0536/20240 Sassuolo: 0536/883318
Mirandola: 0535/614141Carpi tel 059/686249 Vignola: 059/777265
Orario di apertura al pubblico:Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,45 alle12,30 – Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle e 12 e dalle 14,30 alle 16
Che cosa serve per iscriversi:
Dichiarazione dell’immediata disponibilità all’attività lavorativa resa allo
stesso Centro per l’Impiego competente per residenza/domicilio
Certificato d’invalidità (originale oppure copia conforme all’originale)
Situazione familiare, condizione economica e patrimoniale personale,
disponibilità al lavoro, titolo di studio, qualifiche e precedenti lavorativi (autocertificabili.
Vedi documento L1bis)
Il sistema di inserimento lavorativo previsto dalla Legge 68/99
Accertamento condizioni di disabilità
Per accedere al sistema di inserimento lavorativo previsto dalla L. 68/99, è necessario, dopo l’iscrizione, essere sottoposti all’accertamento delle condizioni di disabilità presso le “Commissioni integrate per l’accertamento dell’handicap”.
Come accedervi. Dove presentare la domanda di accertamento
Se la persona è invalida civile,
non vedente o sordomuta, la domanda (vedi modello 2) deve essere indirizzata
alle “Commissioni integrate per l’accertamento dell’handicap” dell’Azienda USL
presenti nel distretto di residenza (vedi elenco ed indirizzi allegati –
allegato 3) oppure, se trattasi di persona invalida del lavoro, la stessa
domanda deve essere inviata all’INAIL.
Per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio
l’accertamento delle condizioni di disabilità continua ad essere effettuato
dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio.
Finalità dell’accertamento
L’attività di tali Commissioni è
quella di acquisire tutte le informazioni utili ad individuare la capacità
globale dell’interessato e di formulare inoltre, nella relazione conclusiva,
suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari
all’inserimento lavorativo.
Successivamente, il Comitato tecnico, valutata la relazione della “Commissione
per l’accertamento dell’handicap”, definisce il profilo professionale della
persona disabile individuando le competenze possedute e le mansioni compatibili
alle capacità lavorative.
Modalità di avviamenti numerici
L’Ufficio Collocamento Disabili, tenuto conto dell’ordine della graduatoria, del profilo professionale posseduto dal lavoratore, delle sue disponibilità alla mobilità nel territorio e delle qualifiche e competenze segnalate dalle Aziende, procede all’avviamento numerico.
Autocandidatura: un metodo per proporsi alle imprese
In
attesa di essere avviati numericamente, le persone iscritte possono
autocandidarsi nelle aziende soggette all’obbligo, presentando un proprio
curriculum e chiedendo l’appuntamento per un colloquio finalizzato
all’inserimento lavorativo.
All’Ufficio Collocamento Disabili e nei Centri per l’Impiego si può trovare
l’elenco con l’indirizzo delle aziende soggette al collocamento dei disabili e
l’indicazione delle mansioni individuate dai datori di lavoro.
ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE CATEGORIE PROTETTE
Che cosa serve per iscriversi:
Dichiarazione dell’immediata disponibilità all’attività lavorativa resa al
Centro per l’Impiego competente per residenza/domicilio
Situazione
familiare, condizione economica e patrimoniale personale, disponibilità al
lavoro, titolo di studio, qualifiche e precedenti lavorativi (autocertificabili:
vedi documento 1)
Il certificato
(in originale o copia conforme) elencato a fianco delle sottocitate categorie
protette:
· Orfani di guerra: certificato d’iscrizione nell’elenco generale tenuto a cura
del Comitato provinciale dell’Opera Nazionale Orfani di guerra presso la
Prefettura;
· Orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione
presso la quale il caduto, prestava servizio;
· Orfani di caduto per causa di lavoro: dichiarazione dell’INAIL attestante che
il genitore è deceduto per causa di lavoro;
· Orfani equiparati: dichiarazione attestante che il genitore è Grande invalido,
rilasciata dall’ONIG per gli invalidi militari o civili di guerra, dall’INAIL
per gli invalidi del lavoro, o dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza
per gli invalidi per servizio purché beneficiari di pensione privilegiata di 1°
categoria;
Gli orfani ed i figli delle persone riconosciute grandi invalide per causa di
guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi solo se, al momento della
morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato riconosciuto
permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, erano minori o di età
inferiore a 26 anni purché studenti universitari a carico.
· Vedovi di guerra: dichiarazione rilasciata dalla Direzione generale delle
pensioni di guerra, nella quale deve essere esplicitamente dichiarato il
godimento della pensione di guerra;
· Vedovi dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione
presso la quale il caduto prestava servizio;
· Vedovi dei caduti per causa di lavoro: dichiarazione dell’INAIL attestante che
il coniuge è deceduto per causa di lavoro;
· Vedovi equiparati: dichiarazione attestante che il coniuge è divenuto
permanentemente inabile a qualsiasi lavoro per fatto di guerra, o per servizio,
o per causa di lavoro, rilasciata dall’Amministrazione o Ente competente
· Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: certificato del
Prefetto del luogo di residenza. Le persone appartenenti a tale categoria
possono iscriversi negli elenchi anche se non in possesso dello stato di
disoccupazione.
· Profughi: attestazione di tale condizione rilasciata dalla Prefettura della
provincia di residenza.
DATORI DI LAVORO: COSA SI DEVE FARE
I prospetti informativi e le richieste di assunzione:
Dal
giorno successivo a quello in cui sorge l’obbligo, decorrono i 60 giorni in cui
i datori di lavoro devono presentare richiesta di assunzione all’Ufficio
Collocamento Disabili.
La richiesta si considera formulata anche tramite la presentazione del prospetto
informativo (vedi allegato 4 ed istruzioni per la compilazione 5)
I prospetti informativi, che sono pubblici e pertanto consultabili da chiunque,
devono essere presentati:
– Entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al personale in forza alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente, dai datori di lavoro soggetti
all’obbligo
– Entro 60 giorni nel caso avvenga, durante l’anno, una variazione dell’organico
aziendale tale da comportare la riformulazione della quota dell’obbligo
dichiarata nel prospetto precedente, sia in aumento che in diminuzione
– Entro dodici mesi più 60 giorni in caso di nuova assunzione nelle aziende
ricomprese nella fascia da 15 a 35 dipendenti, successivamente seguiranno
l’obbligo annuale al 31 gennaio
– Entro 60 giorni dalla seconda nuova assunzione nelle aziende da 15 a 35
dipendenti.
I datori di lavoro che hanno la base di computo inclusa da 15 a 35 dipendenti e non hanno effettuato assunzioni ad incremento dell’organico aziendale dal 18 gennaio 2000, non sono tenuti all’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 68/99, in quanto non soggetti.
AVVIAMENTI
L’obbligo di assunzione si applica nella seguente misura, a seconda della fascia di appartenenza:
15-35
dipendenti: 1 disabile con assunzione nominativa
36-50
dipendenti: 2 disabili: uno assunto nominativamente ed uno numericamente
superiore a 50
dipendenti:
7% disabili: di
cui il 60% con assunzione nominativa ed il 40% con assunzione numerica
1% di persone
appartenenti alle categorie protette elencate all’articolo 18 comma 2 della
Legge 68/99.
AVVIAMENTI NUMERICI
Ufficio Collocamento disabili avvia i lavoratori iscritti sulla base delle
competenze indicate nelle offerte di lavoro e, relativamente a queste, seguendo
l’ordine della graduatoria.
Nel caso in cui non sia possibile individuare la persona in possesso del profilo
professionale richiesto, l’Ufficio convoca il datore di lavoro privato per
individuare, insieme a lui, soluzioni alternative.
Tra tali soluzioni vi può essere, ad esempio, quella relativa alla stipula di
una convenzione di inserimento lavorativo, che preveda l’attuazione di tirocini
con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati.
Qualora, esperiti tutti i tentativi ipotizzabili, non si riesca ad effettuare
l’avviamento per cause non imputabili al datore di lavoro, quest’ultimo può, se
non l’ha ancora fatto, presentare domanda di esonero parziale.
AVVIAMENTI NOMINATIVI
I
datori di lavoro scelgono, nel limite della percentuale prevista per le
assunzioni nominative o nell’ambito di convenzioni, le persone disabili da
assumere.
Il Collocamento disabili offre la possibilità di fornire l’elenco delle persone
iscritte in possesso dei requisiti, abilità, competenze richieste dalle aziende.
CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA
(Articolo 17 legge. 68/99)
L’articolo 15 della L. 3/2003 ha
esteso l’applicabilità delle disposizioni in materia di documentazione
amministrativa a tutte le fattispecie di certificazioni ed attestazioni,
comprese quelle regolate da leggi speciali, come la L. 68/99.
Pertanto, i datori di lavoro, pubblici e privati, che intendono partecipare a
bandi per appalti pubblici, o intrattenere rapporti convenzionali o di
concessione con pubbliche amministrazioni, possono presentare la dichiarazione
del legale rappresentante che attesta di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
E’ compito dell’amministrazione procedente verificare la regolarità di tali
dichiarazioni presso l’amministrazione certificante, ovvero l’Ufficio
Collocamento Disabili nel cui territorio il datore di lavoro ha sede legale.
Nel caso in cui l’azienda si avvalga dell’autodichiarazione, è pertanto
consigliabile che controlli preventivamente la propria situazione presso il tale
Ufficio.
Quest’ultimo, infatti, controllerà la veridicità della dichiarazione in merito
all’ottemperanza degli obblighi alla data richiesta dal bando, quindi
l’eventuale inottemperanza non potrà essere sanabile a posteriori.
Si ritiene opportuno ricordare che, a chi rilascia false dichiarazioni, sono
applicabili le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 445/00
CASI PARTICOLARI
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI
(Articolo 3 comma. 5 legge 68/99)
Gli obblighi di assunzione riguardanti sia lavoratori disabili che appartenenti alle categorie protette, possono essere sospesi durante i periodi corrispondenti ai trattamenti di:
Cassa
integrazione guadagni straordinaria
Contratti di
solidarietà
Procedura di
mobilità, conclusasi con almeno 5 licenziamenti (vedi fac simile comunicazione 6
)
In attesa dell’emanazione dell’autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni
straordinaria da parte del competente Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, l’Ufficio Collocamento Disabili può concedere l’autorizzazione alla
sospensione per un periodo di 3 mesi, rinnovabile una sola volta.
ESONERI PARZIALI
(D.M. 7 LUGLIO 2000, N. 357)
I datori di lavoro privati (ed enti pubblici
economici) che, causa le particolari condizioni della loro attività, non possono
occupare l’intera quota di lavoratori disabili, possono chiedere l’esonero
parziale. (vedi modello ed istruzioni 7)
Le condizioni particolari si possono ravvisare nella faticosità della
prestazione lavorativa, o nella pericolosità sia dell’attività stessa sia del
modo in cui si svolge, oppure nell’assenza di mansioni compatibili con le
condizioni di disabilità delle persone iscritte negli elenchi.
L’Ufficio Collocamento Disabili potrà autorizzare l’esonero per un periodo
determinato e per un numero di lavoratori non superiore al 60% dei posti da
ricoprire, elevabile all’80% per le aziende operanti nel settore della sicurezza
e vigilanza e del trasporto.
COMPENSAZIONE TERRITORIALE
(Articolo 5 legge 68/99 e articolo 5 D.P.R. 10/10/00 n. 333))
I datori di lavoro aventi meno di 50 dipendenti nella base di computo, possono effettuare le assunzioni di persone disabili nelle unità produttive che ritengono maggiormente idonee a soddisfare la finalità dell’inserimento mirato.
I datori di lavoro con più di 50 dipendenti nella base di computo e con unità produttive nella stessa regione, se ritengono più idoneo un maggiore inserimento di persone disabili in un’unità operativa a discapito di un’altra, possono chiedere l’autorizzazione alla compensazione territoriale all’Ufficio Collocamento Disabili della Provincia nel cui territorio l’azienda ha la sede legale (vedi modello ed istruzioni 8)
Le domande di compensazione territoriale che interessano unità produttive dislocate in diverse regioni vanno inviate al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (Direzione Generale per l’Impiego – Div. III).
COSA E’ OPPORTUNO FARE
LA
CONVENZIONE TRA DATORE DI LAVORO E SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA
DI MODENA
(Articolo 11 legge 68/99)
La
convenzione si può definire un patto tra datore di lavoro e la Provincia di
Modena – Servizio Politiche del Lavoro, in cui, in deroga alle regole generali
previste, si stabiliscono consensualmente programmi occupazionali, miranti ad
adempiere all’obbligo, in un periodo massimo di 36 mesi.
In questo lasso di tempo si può determinare:
Il numero di
persone disabili coinvolte nella convenzione (può corrispondere o meno alla
scopertura della quota di riserva);
La scansione
temporale delle assunzioni nell’arco dei 3 anni
La possibilità
di scelta nominativa in deroga alla percentuale d’obbligo numerica e viceversa;
Le diverse
modalità di inserimento (tempo determinato, orario parziale, apprendistato,
contratto formazione lavoro ecc..)
L’opportunità di
svolgere tirocini formativi e di orientamento oppure integrazioni lavorative che
precedano l’instaurazione del rapporto di lavoro, in particolar modo per
soggetti con difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario
L’accesso alle
agevolazioni previste dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito
presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (articolo 13 legge
68/99
Eventuali forme
di sostegno all’inserimento lavorativo attraverso azioni di orientamento e/o
formazione professionale
Per stipulare tale convenzione, nell’ambito delle linee guida (allegato 9)
definite dalla Giunta Provinciale (vedi documento allegato 10), il datore di
lavoro interessato può inviare la proposta di convenzione per l’inserimento
lavorativo di persone disabili (vedi modello allegato 11) all’Ufficio
Collocamento disabili.
STRUMENTI A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO
AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI: FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
(Articolo 13 legge 68/99 e DECRETO 13/1/2000, n. 91)
Beneficiari: datori di lavoro privati, soggetti o no all’obbligo determinato
dalla legge 68/99, che, nel contesto di una convenzione, presentano programmi
per l’assunzione di persone disabili.
Agevolazioni:
a) Fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali in
relazione all’assunzione di ogni lavoratore disabile con:
¯ Riduzione capacità lavorativa superiore al 79%
¯ Minorazione compresa tra la prima e la terza categoria delle tabelle annesse
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, (approvato con DPR
23/12/78 n. 915)
¯ Handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di
invalidità
La durata massima di questa agevolazione può essere di 8 anni.
b)
Fiscalizzazione del 50 % dei contributi previdenziali ed assistenziali in
relazione all’assunzione di lavoratori disabili con
¯ Riduzione capacità lavorativa compresa tra 67% e 79%
¯ Minorazioni comprese tra la quarta e sesta categoria delle tabelle sopra
elencate.
La durata massima di questa agevolazione può essere di 5 anni.
c)
Rimborso forfetario delle spese sostenute per:
- Trasformazione posto di lavoro al fine di adeguarlo alle possibilità operative
di persone con disabilità superiore al 50%
- Predisposizione di tecnologie di telelavoro
- Rimozione barriere architettoniche
Termine di presentazione della richiesta: 30 ottobre di ogni anno ( vedi documento allegato 12)
Criteri di priorità nell’ammissione agli incentivi. (vedi avviso pubblico allegato)
Per informazioni rivolgersi a Maria Cecilia Righi tel: 059/209988.
AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI: INTERVENTI A FAVORE DELLE
PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP
(Articolo 8 commi 1 e 2 della legge regionale n. 45/96)
La
Provincia, Servizio Politiche del Lavoro, concede contributi alle aziende che,
nell’ambito di progetti formativi finalizzati all’integrazione lavorativa,
assumano lavoratori, dell’uno e dell’altro sesso, portatori di handicap con il
contributo del Fondo Sociale Europeo.
Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati in possesso del requisito di
piccola e media impresa, secondo la definizione comunitaria.
Requisiti delle iniziative ammesse: Le iniziative devono prevedere l’assunzione,
a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi, di persone
disabili e iscritte nelle liste provinciali per l’avviamento obbligatorio di cui
alla legge n. 68/99.
La domanda di contributo deve essere compilata utilizzando il modello
appositamente predisposto, a seguito di un avviso che ogni anno viene
pubblicato, e presentata alla Provincia di Modena - Servizio Politiche del
Lavoro – Via delle Costellazioni, 180 - 41100 Modena
Per informazioni rivolgersi a
PROGETTI DI TIROCINI FORMATIVI
Il
Servizio Politiche del Lavoro finanzia, con il contributo del Fondo Sociale
Europeo, progetti di tirocinio formativo per favorire l’inserimento nel mercato
del lavoro delle persone disabili.
Le finalità perseguite sono:
œ sostenere le
transizioni nel lavoro si soggetti in difficoltà rispetto al mercato del lavoro;
favorire
l’inclusione sociale e lavorativa delle persone disabili;
promuovere la
socializzazione tra impresa privata e lavoratore disabile;
sostenere le
azioni previste dalla legge 68/99, in particolare l’attuazione delle convenzioni
previste dall’articolo 11 della citata legge;
consolidamento e
sviluppo di una rete costituita dai diversi soggetti che, per competenze
specifiche, sono coinvolti nei processi di integrazione lavorativa e sociale dei
lavoratori in condizione di handicap (Servizi sociali, Comitato Tecnico disabili
costituito ai sensi della legge 68/99, Azienda USL, ecc).
I datori di lavoro che intendono inserire lavoratori disabili nella propria azienda, potranno, pertanto, chiedere di far ricorso a tale azione/strumento.
Enti accreditati nell’ambito della “Formazione rivolta a portatori di handicap e altre utenze speciali” ai sensi delle Direttive Regionali vigenti, Cooperative sociali e loro consorzi, oppure organismi associati, quali le associazioni temporanee di impresa, saranno promotori dei tirocini formativi assicurando, all’impresa richiedente, il sostegno e l’affiancamento della persona disabile da parte di educatori e tutor esperti di inserimenti lavorativi.
Se il
tirocinio è inserito nell’ambito delle convenzioni previste dall’art. 11 della
L. 68/99 ed è finalizzato all’assunzione, il tirocinante viene computato nella
quota d’obbligo.
Per informazioni rivolgersi a:
PROGETTI DI FORMAZIONE
La
Provincia, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, finanzia percorsi
formativi individualizzati con lo scopo di fornire ai lavoratori un’adeguata
riqualificazione professionale
In particolare il Servizio Politiche del lavoro ed il Servizio Formazione
Professionale hanno realizzato:
azioni di
formazione professionale finalizzate all’acquisizione di competenze informatiche
da parte delle persone disabili iscritte in graduatoria.
percorsi
formativi individuali strutturati in relazione alle esigenze che emergono negli
inserimenti al lavoro e finalizzati a colmare il gap tra competenze possedute
dai disabili e competenza richieste dalle imprese.
Per informazioni rivolgersi a Maria Cecilia Righi tel. 059/209988 o Giorgio Borghi tel. 059/209568.
Agevolazioni per assunzioni Agevolazioni per la Finanziaria
Disabili, pubblicata la nuova guida per agevolazioni e contributi