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Legge sulla disabilità n°68 del 1999

NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI  IL COLLOCAMENTO MIRATO

La finalità della legge 68/99 è quella di “promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro con l’aiuto di servizi di sostegno e di collocamento mirato.”
In tale contesto, “per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.”
In sintesi, per la Provincia di Modena, che gestisce il Collocamento delle persone disabili, collocamento mirato significa aiutare le persone disabili a trovare un’occupazione compatibile con le proprie capacità lavorative, anche attraverso percorsi personalizzati che permettano inserimenti lavorativi soddisfacenti.
Vuol dire pertanto realizzare interventi di sostegno all’occupazione sia tramite percorsi che prevedano iniziative formative, di tirocinio, di orientamento e di riqualificazione, sia attraverso l’integrazione e la collaborazione fra i servizi competenti
Significa aiutare parallelamente i datori di lavoro pubblici e privati ad ottemperare all’obbligo di assunzione individuando competenze e conoscenze proficue al loro specifico contesto lavorativo, utilizzando, anche nell’ambito di convenzioni, incentivi e strumenti idonei a favorire un’occupazione e creando le condizioni idonee a rimuovere gli ostacoli per attuare inserimenti lavorativi duraturi e soddisfacenti.

SOGGETTI INTERESSATI

I datori di lavoro, pubblici e privati, che hanno, come base di computo, più di 14 dipendenti, sono obbligati ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili.

Sono considerati persone disabili ai sensi della legge 68 del 12 marzo 1999:

*       Invalidi civili con riduzione capacità lavorativa superiore al 45%

*       Invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%

*       Persone non vedenti e sordomute

*       Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni comprese tra la prima e l’ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”

Persone appartenenti a categorie protette, ovvero orfani, coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, coniugi e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, profughi italiani rimpatriati nonché figli e coniugi superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

LAVORATORI DISABILI ED APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE

La legge si applica alle persone, in età lavorativa, riconosciute:
· disabili, ovvero invalide civili con riduzione capacità lavorativa superiore al 45%, invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%, non vedenti e sordomute, invalide di guerra, invalide civili di guerra ed invalide per servizio con minorazioni comprese tra la prima e l’ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”
· appartenenti a categorie protette, ovvero orfani, coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, coniugi e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, profughi italiani rimpatriati nonché figli e coniugi superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DISABILI

Dove rivolgersi:

Le persone disabili che sono disoccupate e cercano un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si rivolgono al Centro Per l’Impiego nel cui territorio eleggono il proprio domicilio.

Riferimenti Centri per l’Impiego:

*       Modena: tel 059/209977  Pavullo: tel 0536/20240 Sassuolo: 0536/883318  Mirandola: 0535/614141Carpi tel 059/686249 Vignola: 059/777265

Orario di apertura al pubblico:Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,45 alle12,30 – Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle e 12 e dalle 14,30 alle 16

Che cosa serve per iscriversi:

*       Dichiarazione dell’immediata disponibilità all’attività lavorativa resa allo stesso Centro per l’Impiego competente per residenza/domicilio

*       Certificato d’invalidità (originale oppure copia conforme all’originale)

*       Situazione familiare, condizione economica e patrimoniale personale, disponibilità al lavoro, titolo di studio, qualifiche e precedenti lavorativi (autocertificabili. Vedi documento L1bis)

Il sistema di inserimento lavorativo previsto dalla Legge 68/99

Accertamento condizioni di disabilità

Per accedere al sistema di inserimento lavorativo previsto dalla L. 68/99, è necessario, dopo l’iscrizione, essere sottoposti all’accertamento delle condizioni di disabilità presso le “Commissioni integrate per l’accertamento dell’handicap”.

Come accedervi. Dove presentare la domanda di accertamento

Se la persona è invalida civile, non vedente o sordomuta, la domanda (vedi modello 2) deve essere indirizzata alle “Commissioni integrate per l’accertamento dell’handicap” dell’Azienda USL presenti nel distretto di residenza (vedi elenco ed indirizzi allegati – allegato 3) oppure, se trattasi di persona invalida del lavoro, la stessa domanda deve essere inviata all’INAIL.
Per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio l’accertamento delle condizioni di disabilità continua ad essere effettuato dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio.

Finalità dell’accertamento

L’attività di tali Commissioni è quella di acquisire tutte le informazioni utili ad individuare la capacità globale dell’interessato e di formulare inoltre, nella relazione conclusiva, suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari all’inserimento lavorativo.
Successivamente, il Comitato tecnico, valutata la relazione della “Commissione per l’accertamento dell’handicap”, definisce il profilo professionale della persona disabile individuando le competenze possedute e le mansioni compatibili alle capacità lavorative.

Modalità di avviamenti numerici

L’Ufficio Collocamento Disabili, tenuto conto dell’ordine della graduatoria, del profilo professionale posseduto dal lavoratore, delle sue disponibilità alla mobilità nel territorio e delle qualifiche e competenze segnalate dalle Aziende, procede all’avviamento numerico.

Autocandidatura: un metodo per proporsi alle imprese

In attesa di essere avviati numericamente, le persone iscritte possono autocandidarsi nelle aziende soggette all’obbligo, presentando un proprio curriculum e chiedendo l’appuntamento per un colloquio finalizzato all’inserimento lavorativo.
All’Ufficio Collocamento Disabili e nei Centri per l’Impiego si può trovare l’elenco con l’indirizzo delle aziende soggette al collocamento dei disabili e l’indicazione delle mansioni individuate dai datori di lavoro.

ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE CATEGORIE PROTETTE

Che cosa serve per iscriversi:

*       Dichiarazione dell’immediata disponibilità all’attività lavorativa resa al Centro per l’Impiego competente per residenza/domicilio

*       Situazione familiare, condizione economica e patrimoniale personale, disponibilità al lavoro, titolo di studio, qualifiche e precedenti lavorativi (autocertificabili: vedi documento 1)

*       Il certificato (in originale o copia conforme) elencato a fianco delle sottocitate categorie protette:
· Orfani di guerra: certificato d’iscrizione nell’elenco generale tenuto a cura del Comitato provinciale dell’Opera Nazionale Orfani di guerra presso la Prefettura;
· Orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il caduto, prestava servizio;
· Orfani di caduto per causa di lavoro: dichiarazione dell’INAIL attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro;
· Orfani equiparati: dichiarazione attestante che il genitore è Grande invalido, rilasciata dall’ONIG per gli invalidi militari o civili di guerra, dall’INAIL per gli invalidi del lavoro, o dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza per gli invalidi per servizio purché beneficiari di pensione privilegiata di 1° categoria;
Gli orfani ed i figli delle persone riconosciute grandi invalide per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi solo se, al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, erano minori o di età inferiore a 26 anni purché studenti universitari a carico.
· Vedovi di guerra: dichiarazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nella quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra;
· Vedovi dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;
· Vedovi dei caduti per causa di lavoro: dichiarazione dell’INAIL attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro;
· Vedovi equiparati: dichiarazione attestante che il coniuge è divenuto permanentemente inabile a qualsiasi lavoro per fatto di guerra, o per servizio, o per causa di lavoro, rilasciata dall’Amministrazione o Ente competente
· Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: certificato del Prefetto del luogo di residenza. Le persone appartenenti a tale categoria possono iscriversi negli elenchi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.
· Profughi: attestazione di tale condizione rilasciata dalla Prefettura della provincia di residenza.

DATORI DI LAVORO: COSA SI DEVE FARE

I prospetti informativi e le richieste di assunzione:

Dal giorno successivo a quello in cui sorge l’obbligo, decorrono i 60 giorni in cui i datori di lavoro devono presentare richiesta di assunzione all’Ufficio Collocamento Disabili.
La richiesta si considera formulata anche tramite la presentazione del prospetto informativo (vedi allegato 4 ed istruzioni per la compilazione 5)
I prospetti informativi, che sono pubblici e pertanto consultabili da chiunque, devono essere presentati:
– Entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al personale in forza alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, dai datori di lavoro soggetti all’obbligo
– Entro 60 giorni nel caso avvenga, durante l’anno, una variazione dell’organico aziendale tale da comportare la riformulazione della quota dell’obbligo dichiarata nel prospetto precedente, sia in aumento che in diminuzione
– Entro dodici mesi più 60 giorni in caso di nuova assunzione nelle aziende ricomprese nella fascia da 15 a 35 dipendenti, successivamente seguiranno l’obbligo annuale al 31 gennaio
– Entro 60 giorni dalla seconda nuova assunzione nelle aziende da 15 a 35 dipendenti.

I datori di lavoro che hanno la base di computo inclusa da 15 a 35 dipendenti e non hanno effettuato assunzioni ad incremento dell’organico aziendale dal 18 gennaio 2000, non sono tenuti all’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 68/99, in quanto non soggetti.

AVVIAMENTI

L’obbligo di assunzione si applica nella seguente misura, a seconda della fascia di appartenenza:

*       15-35 dipendenti: 1 disabile con assunzione nominativa

*       36-50 dipendenti: 2 disabili: uno assunto nominativamente ed uno numericamente

*       superiore a 50 dipendenti:

*       7% disabili: di cui il 60% con assunzione nominativa ed il 40% con assunzione numerica

*       1% di persone appartenenti alle categorie protette elencate all’articolo 18 comma 2 della Legge 68/99.

AVVIAMENTI NUMERICI

Ufficio Collocamento disabili avvia i lavoratori iscritti sulla base delle competenze indicate nelle offerte di lavoro e, relativamente a queste, seguendo l’ordine della graduatoria.
Nel caso in cui non sia possibile individuare la persona in possesso del profilo professionale richiesto, l’Ufficio convoca il datore di lavoro privato per individuare, insieme a lui, soluzioni alternative.
Tra tali soluzioni vi può essere, ad esempio, quella relativa alla stipula di una convenzione di inserimento lavorativo, che preveda l’attuazione di tirocini con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati.
Qualora, esperiti tutti i tentativi ipotizzabili, non si riesca ad effettuare l’avviamento per cause non imputabili al datore di lavoro, quest’ultimo può, se non l’ha ancora fatto, presentare domanda di esonero parziale.

AVVIAMENTI NOMINATIVI

I datori di lavoro scelgono, nel limite della percentuale prevista per le assunzioni nominative o nell’ambito di convenzioni, le persone disabili da assumere.
Il Collocamento disabili offre la possibilità di fornire l’elenco delle persone iscritte in possesso dei requisiti, abilità, competenze richieste dalle aziende.

CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA
(Articolo 17 legge. 68/99)

L’articolo 15 della L. 3/2003 ha esteso l’applicabilità delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa a tutte le fattispecie di certificazioni ed attestazioni, comprese quelle regolate da leggi speciali, come la L. 68/99.
Pertanto, i datori di lavoro, pubblici e privati, che intendono partecipare a bandi per appalti pubblici, o intrattenere rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, possono presentare la dichiarazione del legale rappresentante che attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
E’ compito dell’amministrazione procedente verificare la regolarità di tali dichiarazioni presso l’amministrazione certificante, ovvero l’Ufficio Collocamento Disabili nel cui territorio il datore di lavoro ha sede legale.
Nel caso in cui l’azienda si avvalga dell’autodichiarazione, è pertanto consigliabile che controlli preventivamente la propria situazione presso il tale Ufficio.
Quest’ultimo, infatti, controllerà la veridicità della dichiarazione in merito all’ottemperanza degli obblighi alla data richiesta dal bando, quindi l’eventuale inottemperanza non potrà essere sanabile a posteriori.
Si ritiene opportuno ricordare che, a chi rilascia false dichiarazioni, sono applicabili le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 445/00

 

CASI PARTICOLARI

SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI
(Articolo 3 comma. 5 legge 68/99)

Gli obblighi di assunzione riguardanti sia lavoratori disabili che appartenenti alle categorie protette, possono essere sospesi durante i periodi corrispondenti ai trattamenti di:

*       Cassa integrazione guadagni straordinaria

*       Contratti di solidarietà

*       Procedura di mobilità, conclusasi con almeno 5 licenziamenti (vedi fac simile comunicazione 6 )
In attesa dell’emanazione dell’autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni straordinaria da parte del competente Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Ufficio Collocamento Disabili può concedere l’autorizzazione alla sospensione per un periodo di 3 mesi, rinnovabile una sola volta.

ESONERI PARZIALI
(D.M. 7 LUGLIO 2000, N. 357)

I datori di lavoro privati (ed enti pubblici economici) che, causa le particolari condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera quota di lavoratori disabili, possono chiedere l’esonero parziale. (vedi modello ed istruzioni 7)
Le condizioni particolari si possono ravvisare nella faticosità della prestazione lavorativa, o nella pericolosità sia dell’attività stessa sia del modo in cui si svolge, oppure nell’assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità delle persone iscritte negli elenchi.
L’Ufficio Collocamento Disabili potrà autorizzare l’esonero per un periodo determinato e per un numero di lavoratori non superiore al 60% dei posti da ricoprire, elevabile all’80% per le aziende operanti nel settore della sicurezza e vigilanza e del trasporto.

COMPENSAZIONE TERRITORIALE
(Articolo 5 legge 68/99 e articolo 5 D.P.R. 10/10/00 n. 333))

I datori di lavoro aventi meno di 50 dipendenti nella base di computo, possono effettuare le assunzioni di persone disabili nelle unità produttive che ritengono maggiormente idonee a soddisfare la finalità dell’inserimento mirato.

I datori di lavoro con più di 50 dipendenti nella base di computo e con unità produttive nella stessa regione, se ritengono più idoneo un maggiore inserimento di persone disabili in un’unità operativa a discapito di un’altra, possono chiedere l’autorizzazione alla compensazione territoriale all’Ufficio Collocamento Disabili della Provincia nel cui territorio l’azienda ha la sede legale (vedi modello ed istruzioni 8)

Le domande di compensazione territoriale che interessano unità produttive dislocate in diverse regioni vanno inviate al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (Direzione Generale per l’Impiego – Div. III).

COSA E’ OPPORTUNO FARE

LA CONVENZIONE TRA DATORE DI LAVORO E SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MODENA
(Articolo 11 legge 68/99)

La convenzione si può definire un patto tra datore di lavoro e la Provincia di Modena – Servizio Politiche del Lavoro, in cui, in deroga alle regole generali previste, si stabiliscono consensualmente programmi occupazionali, miranti ad adempiere all’obbligo, in un periodo massimo di 36 mesi.
In questo lasso di tempo si può determinare:

*       Il numero di persone disabili coinvolte nella convenzione (può corrispondere o meno alla scopertura della quota di riserva);

*       La scansione temporale delle assunzioni nell’arco dei 3 anni

*       La possibilità di scelta nominativa in deroga alla percentuale d’obbligo numerica e viceversa;

*       Le diverse modalità di inserimento (tempo determinato, orario parziale, apprendistato, contratto formazione lavoro ecc..)

*       L’opportunità di svolgere tirocini formativi e di orientamento oppure integrazioni lavorative che precedano l’instaurazione del rapporto di lavoro, in particolar modo per soggetti con difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

*       L’accesso alle agevolazioni previste dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (articolo 13 legge 68/99

*       Eventuali forme di sostegno all’inserimento lavorativo attraverso azioni di orientamento e/o formazione professionale
Per stipulare tale convenzione, nell’ambito delle linee guida (allegato 9) definite dalla Giunta Provinciale (vedi documento allegato 10), il datore di lavoro interessato può inviare la proposta di convenzione per l’inserimento lavorativo di persone disabili (vedi modello allegato 11) all’Ufficio Collocamento disabili.

 

STRUMENTI A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO

AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI: FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
(Articolo 13 legge 68/99 e DECRETO 13/1/2000, n. 91)

Beneficiari: datori di lavoro privati, soggetti o no all’obbligo determinato dalla legge 68/99, che, nel contesto di una convenzione, presentano programmi per l’assunzione di persone disabili.
Agevolazioni:
a) Fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione all’assunzione di ogni lavoratore disabile con:
¯ Riduzione capacità lavorativa superiore al 79%
¯ Minorazione compresa tra la prima e la terza categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, (approvato con DPR 23/12/78 n. 915)
¯ Handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità
La durata massima di questa agevolazione può essere di 8 anni.

b) Fiscalizzazione del 50 % dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione all’assunzione di lavoratori disabili con
¯ Riduzione capacità lavorativa compresa tra 67% e 79%
¯ Minorazioni comprese tra la quarta e sesta categoria delle tabelle sopra elencate.
La durata massima di questa agevolazione può essere di 5 anni.

c) Rimborso forfetario delle spese sostenute per:
- Trasformazione posto di lavoro al fine di adeguarlo alle possibilità operative di persone con disabilità superiore al 50%
- Predisposizione di tecnologie di telelavoro
- Rimozione barriere architettoniche

Termine di presentazione della richiesta: 30 ottobre di ogni anno ( vedi documento allegato 12)

Criteri di priorità nell’ammissione agli incentivi. (vedi avviso pubblico allegato)

Per informazioni rivolgersi a Maria Cecilia Righi tel: 059/209988.

AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI: INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP
(Articolo 8 commi 1 e 2 della legge regionale n. 45/96)

La Provincia, Servizio Politiche del Lavoro, concede contributi alle aziende che, nell’ambito di progetti formativi finalizzati all’integrazione lavorativa, assumano lavoratori, dell’uno e dell’altro sesso, portatori di handicap con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati in possesso del requisito di piccola e media impresa, secondo la definizione comunitaria.
Requisiti delle iniziative ammesse: Le iniziative devono prevedere l’assunzione, a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi, di persone disabili e iscritte nelle liste provinciali per l’avviamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/99.
La domanda di contributo deve essere compilata utilizzando il modello appositamente predisposto, a seguito di un avviso che ogni anno viene pubblicato, e presentata alla Provincia di Modena - Servizio Politiche del Lavoro – Via delle Costellazioni, 180 - 41100 Modena
Per informazioni rivolgersi a

PROGETTI DI TIROCINI FORMATIVI

Il Servizio Politiche del Lavoro finanzia, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, progetti di tirocinio formativo per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone disabili.
Le finalità perseguite sono:

*       œ sostenere le transizioni nel lavoro si soggetti in difficoltà rispetto al mercato del lavoro;

*       favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone disabili;

*       promuovere la socializzazione tra impresa privata e lavoratore disabile;

*       sostenere le azioni previste dalla legge 68/99, in particolare l’attuazione delle convenzioni previste dall’articolo 11 della citata legge;

*       consolidamento e sviluppo di una rete costituita dai diversi soggetti che, per competenze specifiche, sono coinvolti nei processi di integrazione lavorativa e sociale dei lavoratori in condizione di handicap (Servizi sociali, Comitato Tecnico disabili costituito ai sensi della legge 68/99, Azienda USL, ecc).

I datori di lavoro che intendono inserire lavoratori disabili nella propria azienda, potranno, pertanto, chiedere di far ricorso a tale azione/strumento.

Enti accreditati nell’ambito della “Formazione rivolta a portatori di handicap e altre utenze speciali” ai sensi delle Direttive Regionali vigenti, Cooperative sociali e loro consorzi, oppure organismi associati, quali le associazioni temporanee di impresa, saranno promotori dei tirocini formativi assicurando, all’impresa richiedente, il sostegno e l’affiancamento della persona disabile da parte di educatori e tutor esperti di inserimenti lavorativi.

Se il tirocinio è inserito nell’ambito delle convenzioni previste dall’art. 11 della L. 68/99 ed è finalizzato all’assunzione, il tirocinante viene computato nella quota d’obbligo.
                                                                                                     Per informazioni rivolgersi a:

PROGETTI DI FORMAZIONE

La Provincia, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, finanzia percorsi formativi individualizzati con lo scopo di fornire ai lavoratori un’adeguata riqualificazione professionale
In particolare il Servizio Politiche del lavoro ed il Servizio Formazione Professionale hanno realizzato:

*       azioni di formazione professionale finalizzate all’acquisizione di competenze informatiche da parte delle persone disabili iscritte in graduatoria.

*       percorsi formativi individuali strutturati in relazione alle esigenze che emergono negli inserimenti al lavoro e finalizzati a colmare il gap tra competenze possedute dai disabili e competenza richieste dalle imprese.

Per informazioni rivolgersi a Maria Cecilia Righi tel. 059/209988 o Giorgio Borghi tel. 059/209568.

 

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA VALIDA PER L’ANNO 2006  "DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ SOTTOSCRITTA AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA UNICA, VALIDA PER L’ANNO 2007, DA PARTE DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999"

Agevolazioni per assunzioni    Agevolazioni per la Finanziaria

Disabili, pubblicata la nuova guida per agevolazioni e contributi